Ai sensi del REG. APPROVATO CON DELIBERA N.13 DEL 29/09/2020-Articolo 12
Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio
1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso
di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o
di pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell’anno per il quale è stato
accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.
Articolo 13
Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso
1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta nei seguenti casi:
a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 25 per cento;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non
superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in
comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 25
per cento;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, non
cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto
dell’agevolazione: riduzione del 25 per cento;
d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente,
comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza
o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal
titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia: riduzione del 25 per cento;
e) Per le attività di agriturismo collocate nelle categorie delle utenze non domestiche 5, 6, e 16, viene applicata
una riduzione della tassa pari al 50%.;
2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità
immobiliare.
3. Ai sensi dei precedenti commi se la richiesta della riduzione viene presentata entro il 30 giugno di ciascun
anno, la relativa applicazione ha efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono
variazioni nelle condizioni necessarie per l’applicazione stessa. Nel caso in cui la richiesta venga presentata oltre il
30 giugno, la riduzione si applicherà a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Articolo 14
Riduzione della tassa sui rifiuti per utenze non domestiche
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1. Per le utenze non domestiche rientranti nella categoria ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, caffè,
pasticcerie, la parte variale della tariffa è ridotta del 50%;
2. Per gli agriturismi, la parte fissa e variabile della tariffa, sarà calcolata e corrisposta in considerazione
dell’effettivo tempo di svolgimento dell’attività su istanza di parte corredata da autocertificazione resa
ai sensi del DPR 445/2000. In ogni caso l’importo corrisposto non potrà mai essere inferiore al 50%
della tariffa piena.
Articolo 15
Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico
1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito
del materiale prodotto, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta da un minimo del 5% fino
ad un massimo del 25% in sede di determinazione della tariffa per l’anno di riferimento da parte del Consiglio
Comunale. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro il 31 marzo di ciascun anno,
attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata
dalla documentazione attestante il possesso dell’apposito contenitore. Con la presentazione della predetta
istanza il contribuente autorizza altresì il Comune di San Salvatore Telesino a provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L’agevolazione è calcolata a consuntivo con
compensazione con la tassa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di
in capienza.
Articolo 16
Agevolazione per l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati
1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati è riconosciuta una riduzione, con
riferimento alla parte variabile della tariffa, pari al 50 per cento dell’imponibile fatturato da apposita ditta di
smaltimento nell’anno precedente.
2. Per riciclo si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma
non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni
di riempimento.
3. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
4. L’agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l’anno successivo o
rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi
entro il 31 marzo dell’anno successivo, consegnando la documentazione necessaria.
Pagina aggiornata il 04/06/2024